La colllazione ereditaria

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La colllazione ereditaria

Messaggio  desmomark il Dom Gen 24, 2010 9:57 pm

Salve vorrei sapere, se nel caso in cui tizio vedovo muore, e lascia un patrimonio di 100. Considerato che tizio ha due figli (primo) al quale in vita ha donato 50 che a sua volta ha un fratello (secondo) . Se primo accettasse l'eredita si dovrebbe fare 100 piu 50 diviso due. Ma se primo non accettasse l'eredita dichiarando che cio che ha avuto dal padre vivente lo soddisfi a pieno , la restante parte cioe 100 andrebbe tutta al fratello secondo? Nel caso in cui primo avesse 1 figlio esso potrebbere impugnare l'eredita? in che modo? Le volonta del successore leggittimo cioe (primo) con dichiarazione fatta davanti al cancelliere del tribunale, e successivamente verbalizzata dal notaio dove dichiara che rinuncia all'eredita lasciata dal padre perche quella avuta in precedenza lo soddisfa ? non annulla questa ipotesi? o il figlio ne ha comunque il diritto? Se nello specifico, mia nonna che ha tre figli muore lasciando un bene di x valore, e in vita a due di loro ha fatto delle donazioni. Adesso che non ce testamento si interviene con la collazione, ma se entrambi dichiarano che le donazioni avute da mia nonna in vita li soddisfa pienamente, (è premesso che entrambi anno dei figli maggiori e minori) la restante parte dell'eredita non andrebbe tutta alla terza figlia? che in vita dalla mamma non ha avuto niente?. Per cortesia datemi una spiegazione perche ci sto uscendo pazzo grazie!

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Re: La colllazione ereditaria

Messaggio  Raiden il Lun Gen 25, 2010 3:44 am

Cerco di procedere con chiarezza. Vediamo prima l'istituto applicabile.

Non essendoci testamento, siamo nell'ambito della successione legittima (ex lege). Le quote e i successibili si determinano quindi per legge.

Senza stare a scendere nel dettaglio del meccanismo, il sistema funziona a scaglioni. Ci sono determinate "categorie" di successibili, che ove presenti, escludono le altre. Es. Se Muoiono nonno e nonna, e questi hanno 2 figli, questa categoria (ove accettino l'eredità) va ad escludere i collaterali ad esempio (fratelli e sorelle dei due defunti).

Come funziona la collazione invece: è un istituto per il quale, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto a titolo di donazione.

Veniamo ora al caso di specie, in cui per forza di cose dovrò usare delle cifre "a caso" per farLe capire meglio il funzionamento.

Sua nonna muore, e lascia una eredità di valore 100. Ella ha 3 figli. A due di questi, ha donato in vita un valore 50 ciascuno.
Effettuata la collazione (su richiesta di uno dei "danneggiati" da queste donazioni, presumo), avremo una eredità di valore 200 (100 dalla iacens + 50*2 dalla collazione).
Ora, i successibili sono i 3 figli. Quindi in linea teorica, a ciascuno di essi andrà 1/3 (i figli succedono in maniera proporzionale fra loro).

A questo punto, per seguire il caso di specie, dobbiamo necessariamente fare una distinzione, ovvero:

CASO A) I soggetti tenuti alla collazione, non la richiedono, e la eredità divisa è quella lasciata effettivamente dal de cuius al momento della morte (quindi valore 100)

CASO B) Si fa la collazione, e quindi l'eredità avrà valore 200



Nel CASO A):
Come possiamo evincere dalla breve spiegazione da me data circa la collazione, nessuno la ha richiesta, quindi è evidente che non ci sono "pretese" da parte di nessun successibile, su quelle che sono state le donazioni.
Quindi, il patrimonio di valore 100, andrà diviso fra i 3 figli. Abbiamo detto però che 2 figli rinunciano. Abbiamo così 1/3 del patrimonio che andrà al figlio che non ha ricevuto niente come donazione.
I restanti 2/3 andranno a loro volta divisi fra i figli (e successibili eventuali) dei 2 che hanno rinunciato. Sempre nella misura dei 2/3 (quindi 1/3 a figlio).
Ad esempio: figlio A rinuncia; figlio B rinuncia; figlio C accetta
Figlio A ----> subentrano i suoi successibili secondo l'istituto della rappresentazione ex art. 467 c.c. e seguendo poi l'ultimo comma dell'art. 571 c.c.
Figlio B ----> stesso discorso.
Quindi il caso A è concluso.


Nel CASO B):
L'eredità è di 200. Ma come abbiamo detto, rientrando le donazioni, con la collazione, i due figli che dichiaravano di "rinunziare perchè già soddisfatti dalle donazioni in vita", sicuramente non dichiareranno questo (dato che le donazioni sono rientrate).
Avremmo quindi l'eredità di 200, divisa per 1/3 fra tutti i figli. Nel caso in cui uno di questi non accettasse, si applicano le regole per l'esempio che ho fatto nel caso A).
Quindi caso B è concluso.


Poi ovviamente dovremmo stare a specificare precisamente se si tratta di mobili, immobili, quote in danaro, azioni e quant'altro. Purtroppo per quella che è la mia (poca, pochissima) esperienza, ho potuto notare che non si può prescindere dal caso pratico per entrare nel "vivo" della materia successoria.



Spero di essere stato il più chiaro possibile, purtroppo la materia è abbastanza intricata e senza "le carte in tavola" è abbastanza complesso spiegarsi.
Ovviamente prenda con le pinze quanto da me scritto, poichè sono solo uno studente, sicuramente se ci sarà da aggiungere o da correggere Lexartis non si farà attendere!



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Re: La colllazione ereditaria

Messaggio  Lexartis il Lun Gen 25, 2010 12:09 pm

In effetti come dice Raiden la materia è particolarmente intricata, e devo ammettere che non è il mio forte, ma mi sembra comunque che la sua spiegazione sia corretta. Mi permetto giusto di fare una notazione: a norma dell'art. 467 co. 2 c.c., la rappresentazione (cioè il fatto che i figli del legittimario subentrino ad esso nel caso in cui questo non possa o non voglia accettare l'eredità) opera solo se il de cuius non ha disposto contrariamente. In quest caso, però, mancando il testamento, l'istituto opererà.

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