Interdizione legale e liberazione condizionale

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Interdizione legale e liberazione condizionale

Messaggio Da Ospite il Dom Mar 09, 2008 3:37 pm

Buonpomeriggio Lexartis!!!
Rieccomi per proporle un altro quesito..
La mia domanda riguarda l'istituto dell'interdizione, in particolar modo dell'interdizione legale. Non mi è molto chiara una cosa: Nel caso venga concessa la libertà condizionale, viene sospesa anche la eventuale pena accessoria dell'interdizione legale?
Domanda fatta, attendo una sua risposta.. Anticipatamente, grazie.


PS:Mi auguro che le prove di cui mi accennò, nei post passati, siano andate bene.

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Re: Interdizione legale e liberazione condizionale

Messaggio Da Lexartis il Lun Mar 10, 2008 7:47 pm

Salve!! La ringrazio per l'interessamento, i compiti dovrebbero essere andati bene, anche perché le tracce non erano particolarmente difficili...

Per ciò che riguarda la domanda, la risposta è negativa: la liberazione condizionata, ex art. 176 c.p., sospende la pena detentiva e, se il reo mantiene un determinato comportamento per un certo periodo di tempo, viene dichiarata estinta. Tuttavia non c'è alcun riferimento normativo all'estinzione o alla sospensione delle pene accessorie, tant'è che "Le pene accessorie e tutti gli altri effetti della condanna restano in vita" (Mantovani, Diritto Penale, Cedam, 2007, p. 814).

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Re: Interdizione legale e liberazione condizionale

Messaggio Da Lexartis il Gio Mar 13, 2008 11:40 pm

Aggiungo una breve nota a quanto già scritto: oggi ho avuto modo di parlare con un collaboratore del Prof. Giostra (ordinario di procedura penale alla Sapienza). Mi ha detto che non vi è concordia in dottrina sulle conseguenze della liberazione condizionale con riguardo alle pene accessorie. Ho avuto modo di ricostruire un po' il quadro della situazione e la risultante è che:

- Gli artt. 176 e 177 c.p. si riferiscono alla sola pena detentiva (esclusa anche quella pecuniaria: vedi Cass. SS. UU. n. 27 del 16.10.1995), mai menzionando le pene accessorie, come invece fanno, ad esempio, gli artt. 174 e 178;
- Il primo effetto della liberazione condizionale è la sospensione della pena detentiva.
- Qualora si verifichino i presupposti previsti dall'art. 177 co. 2 c.p., "la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali".
- Ai sensi dell'art. 32 c.p., l'interdizione legale si applica ai condannati all'ergastolo (comma 1) e ai condannati "alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni". L'interdizione legale dura finché dura la pena (art. 32 co. 3).

PERTANTO (ma avverto fin d'ora che queste sono mie conclusioni)

1. Con la concessione della liberazione condizionale la pena detentiva viene sospesa, ma continuano ad essere applicate le pene accessorie;
2. Qualora si verifichino i presupposti previsti dall'art. 177 co. 2 c.p., la pena detentiva viene dichiarata estinta. Poiché l'interdizione legale segue la durata della pena, la cessazione dell'una travolge anche l'altra.
3. Ai condannati all'ergastolo si applica l'interdizione legale ai sensi dell'art. 32 co. 1 c.p. ma possono essere beneficiari della liberazione condizionale, ex art. 176 co. 3. Anch'essi, dunque, possono usufruire della sospensione della pena detentiva e della eventuale sua estinzione, con conseguente cessazione dell'interdizione legale.

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