I Comitati e la loro autonomia patrimoniale
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I Comitati e la loro autonomia patrimoniale
Buongiorno
Studiando la disciplina dei comitati mi è sorto un dubbio: dall'art 41 c.c. si evince che essi possono anche essere riconosciuti.
Cosa succede dunque per la responsabilità per le obbligazioni contratte? Ho consultato due libri (Trabucchi e Torrente) ed entrambi dicono che, una volta ottenuto il riconoscimento, la loro autonomia patrimoniale diventa perfetta...Però mi sembra di ricordare che su questo punto non vi è concordia: se non ricordo male a lezione è stato detto che i comitati riconosciuti, pur essendo tali, hanno autonomia patrimoniale imperfetta
Come funziona dunque?
Grazie mille per la disponibilità
Studiando la disciplina dei comitati mi è sorto un dubbio: dall'art 41 c.c. si evince che essi possono anche essere riconosciuti.
Cosa succede dunque per la responsabilità per le obbligazioni contratte? Ho consultato due libri (Trabucchi e Torrente) ed entrambi dicono che, una volta ottenuto il riconoscimento, la loro autonomia patrimoniale diventa perfetta...Però mi sembra di ricordare che su questo punto non vi è concordia: se non ricordo male a lezione è stato detto che i comitati riconosciuti, pur essendo tali, hanno autonomia patrimoniale imperfetta
Come funziona dunque?
Grazie mille per la disponibilità
Re: I Comitati e la loro autonomia patrimoniale
Buonasera!! Bisogna distinguere...
Citando Caringella - De Marzo, "Manuale di Diritto Civile", Vol. 1, p. 125:
"L'istituzione di un comitato si compone di [...] un gruppo di persone, detti promotori, [i quali] annunciano lo scopo che intendono perseguire e invitano chi lo desideri ad effettuare offerte, in denaro o altri beni. [...] Coloro che provvedono alla gestione dei fondi raccolti (che possono essere anche soggetti diversi rispetto ai promotori) assumono la veste di organizzatori" e rispondono ex art. 40 c.c.
Quindi gli organizzatori e chiunque altro si occupi di gestire il fondo rispondono sempre personalmente e solidalmente, anche se il comitato è riconosciuto (art. 40).
I componenti ex art. 41 sono tutti i membri del comitato che non siano organizzatori o gestori, e rispondono personalmente e solidalmente solo se non vi è riconoscimento del comitato.
Citando Caringella - De Marzo, "Manuale di Diritto Civile", Vol. 1, p. 125:
"L'istituzione di un comitato si compone di [...] un gruppo di persone, detti promotori, [i quali] annunciano lo scopo che intendono perseguire e invitano chi lo desideri ad effettuare offerte, in denaro o altri beni. [...] Coloro che provvedono alla gestione dei fondi raccolti (che possono essere anche soggetti diversi rispetto ai promotori) assumono la veste di organizzatori" e rispondono ex art. 40 c.c.
Quindi gli organizzatori e chiunque altro si occupi di gestire il fondo rispondono sempre personalmente e solidalmente, anche se il comitato è riconosciuto (art. 40).
I componenti ex art. 41 sono tutti i membri del comitato che non siano organizzatori o gestori, e rispondono personalmente e solidalmente solo se non vi è riconoscimento del comitato.
Re: I Comitati e la loro autonomia patrimoniale
Grazie mille! Non avevo colto la distinzione operata dai due articoli 





