USUCAPIONE VENTENNALE O DECENNALE??
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USUCAPIONE VENTENNALE O DECENNALE??
NELL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE(ART 948),NONOSTANTE L'ONERE DELLA PROVA PREVISTO DALL'ART 2697, SI PREVEDE PER I BENI IMMOBILI NONCHE' PER MOBILI PER I QUALI NON VALGA IL PRINCIPIO" POSSESSO VALE TITOLO" AI SENSI DELL'ART 1153, DI DIMOSTRARE L'USUCAPIONE MATURATA DEL BENE,VALENDO QUESTA ANCHE NEL CASO IN CUI SI SIA EFFETTUATO L'ACQUISTO DEL DIRITTO A NON DOMINO..IL MANUALE FA RIFERIMENTO ALL'ART 1158 IN MERITO, CON USUCAPIONE VENTENNALE DUNQUE...MA LEGGENDO IL SEGUENTE 1159 SI DIPINGE L'IPOTESI DI CUI PRIMA DETTO CON USUCAPIONE DECENNALE.QUI LA MIA DOMANDA:SBAGLIA IL MANUALE INDICANDO L'ART 1158 NELLA FATTISPECIE INDICATA O... SBAGLIO IO???
GRAZIE
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M@®iS@..luIsSIN@ dOc


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Re: USUCAPIONE VENTENNALE O DECENNALE??
Mamma mia, quanti argomenti ha tirato fuori!!!! 
Vediamo di fare un po' di ordine... Esercitando l'azione di rivendicazione, si dev2 dimostrare di essere proprietario del bene, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c.; La dimostrazione dell'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione la deve dare il convenuto in giudizio: cioè non è l'attore a dover dimostrare che non esiste usucapione, ma è il convenuto a dover dimostrare che esiste, ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c.;
L'art. 1158 parla poi dell'usucapione, affermando la necessarietà del possesso continuato e ventennale del bene. Pensi ad esempio ad un contadino che coltiva un fondo vicino per 20 anni, senza che sia suo ma che è comunque inutilizzato.
L'art. 1159 parla ivnece di un argomento più complesso, riguardante le trascrizione e la cosiddetta pubblicità sanante... Provo a spiegarlo in poche parole... L'art. 2650 stabilisce il principio di continuità delle trascrizioni. Cioè un atto trascritto non è valido se non è trascritto anche l'atto precedente. Ad esempio, lei vende la sua casa a Tizio. La trascrizione del contratto di compravendita, non ha effetto se non è trascritto anche il precedente atto di compravendita con cui lei, magari 10 anni fa, ha comprato casa sua. A sua volta, questo vecchio contratto non è "garantito" dalla trascrizione se non è stato trascritto il precedente contratto di compravendita e così via...
Ora, immagini che lei non sia veramente proprietaria. A rigor di logica, Tizio in un qualunque momento della sua vita si ritroverebbe con niente in mano... Per questo motivo, se l'atto di compravendita è astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, se è stato trascritto, e se Tizio è in buona fede, allora scatta l'usucapione decennale, e non ventennale. Questa norma serve a tutelare la circolazione dei beni immobili. Pensi ad esempio a speculatori immobiliari, che vendono appartamenti di continuo. Tizio aliena a Caio, Caio a Sempronio, Sempronio a Nevio e così via... e tutto magari in meno di 20 anni. Poi si scopre l'acquisto a non domino, cade il contratto originario con Tizio, dichiarato nullo. Agendo ex tunc, la nullità travolge anche i contratti successivi, e per effetto dell'art. 2650 c.c. cadono anche le trascrizioni dei contratti successivi nulli; insomma, una serie infinita di danni... Se invece sono passati 10 anni (le segnalo inoltre che la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni, quindi i conti tornano...), l'atto originario era astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, è stato trascritto, e Tizio era in buono fede, allora non sorge nessun problema: Tizio avrà acquistato con usucapione, e quindi i contratti successivi e le relative trascrizioni si salvano.

Vediamo di fare un po' di ordine... Esercitando l'azione di rivendicazione, si dev2 dimostrare di essere proprietario del bene, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c.; La dimostrazione dell'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione la deve dare il convenuto in giudizio: cioè non è l'attore a dover dimostrare che non esiste usucapione, ma è il convenuto a dover dimostrare che esiste, ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c.;
L'art. 1158 parla poi dell'usucapione, affermando la necessarietà del possesso continuato e ventennale del bene. Pensi ad esempio ad un contadino che coltiva un fondo vicino per 20 anni, senza che sia suo ma che è comunque inutilizzato.
L'art. 1159 parla ivnece di un argomento più complesso, riguardante le trascrizione e la cosiddetta pubblicità sanante... Provo a spiegarlo in poche parole... L'art. 2650 stabilisce il principio di continuità delle trascrizioni. Cioè un atto trascritto non è valido se non è trascritto anche l'atto precedente. Ad esempio, lei vende la sua casa a Tizio. La trascrizione del contratto di compravendita, non ha effetto se non è trascritto anche il precedente atto di compravendita con cui lei, magari 10 anni fa, ha comprato casa sua. A sua volta, questo vecchio contratto non è "garantito" dalla trascrizione se non è stato trascritto il precedente contratto di compravendita e così via...
Ora, immagini che lei non sia veramente proprietaria. A rigor di logica, Tizio in un qualunque momento della sua vita si ritroverebbe con niente in mano... Per questo motivo, se l'atto di compravendita è astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, se è stato trascritto, e se Tizio è in buona fede, allora scatta l'usucapione decennale, e non ventennale. Questa norma serve a tutelare la circolazione dei beni immobili. Pensi ad esempio a speculatori immobiliari, che vendono appartamenti di continuo. Tizio aliena a Caio, Caio a Sempronio, Sempronio a Nevio e così via... e tutto magari in meno di 20 anni. Poi si scopre l'acquisto a non domino, cade il contratto originario con Tizio, dichiarato nullo. Agendo ex tunc, la nullità travolge anche i contratti successivi, e per effetto dell'art. 2650 c.c. cadono anche le trascrizioni dei contratti successivi nulli; insomma, una serie infinita di danni... Se invece sono passati 10 anni (le segnalo inoltre che la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni, quindi i conti tornano...), l'atto originario era astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, è stato trascritto, e Tizio era in buono fede, allora non sorge nessun problema: Tizio avrà acquistato con usucapione, e quindi i contratti successivi e le relative trascrizioni si salvano.
VEDIAMO SE VA BENE...
QUASI OK...QUINDI LA DECENNALE INTERVIENE SOLO NEL CASO DI AVVENUTA TRASCRIZIONE NELL'ACQUISTO DA UN NON DOMINO IN FORZA DI TITOLO IDONEO..MA ALLORA,IN DEFINITIVA, NELLA SITUAZIONE DI ACQUISTO DA UN NON DOMINO,L'USUCAPIONE E' DECENNALE AI SENSI DELL'ART 1159 SOLO SE CON TRASCRIZIONE? E DUNQUE IN CASO CONTRARIO VALE LA REGOLA SOLITA DEL 1158 CON USUCAPIONE VENTENNALE????

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Re: USUCAPIONE VENTENNALE O DECENNALE??
Esattamente, ma non si scordi che oltre alla trascrizione e al titolo serve la buona fede dell'acquirente!!






