Diritto di Superficie
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Diritto di Superficie
Salve sicuramente lei può risolvere questo enigma che non riesco a decifrare..
Il superficiario ha la libera disponibilità della costruzione, quindi per esempio può anche alienarla. Ma se il diritto di superficie è a tempo determinato, la scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti costituiti dal superficiario stesso. Ma se la costruzione è stata venduta il nudo proprietario cosa avrà indietro? Un risarcimento? O può agire verso il terzo?
Grazie in anticipo
Il superficiario ha la libera disponibilità della costruzione, quindi per esempio può anche alienarla. Ma se il diritto di superficie è a tempo determinato, la scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti costituiti dal superficiario stesso. Ma se la costruzione è stata venduta il nudo proprietario cosa avrà indietro? Un risarcimento? O può agire verso il terzo?
Grazie in anticipo
Re: Diritto di Superficie
La costituzione del diritto di superficie è sottoposta comunque a pubblicità: ciò vuol dire che è conoscibile dai terzi acquirenti l'eventuale durata limitata del diritto. Perciò il nuovo proprietario sa (o dovrebbe sapere) che, alla scadenza del termine previsto, o rinnova egli stesso, in qualità di nuovo propietario della costruzione, il diritto di superficie (e può rinnovarlo per un tempo determinato o senza limiti trovando un accordo col proprietario del suolo) oppure l'estinzione del diritto fa tornare nella sfera giuridica del dominus soli il bene costruito.
Un risarcimento del danno non può esserci né nei confronti del proprietario del suolo, che è comunque estraneo al rapporto giuridico tra vecchio e nuovo proprietario, né tantomeno nei confronti del superficiario. Questo infatti, è titolare di un diritto che legalmente, per disposizione del c.c., può essere sottoposto a termine, ed una volta curata la pubblicità dell'atto costitutivo del diritto, è esente da qualsiasi tipo di responsabilità. L'unico caso che può venirmi in mente è l'omissione di trascrizione dell'atto costitutivo e dolosa non informazione del promissario acquirente riguardo l'esistenza di un termine o addirittura dello stesso diritto di superficie.
Una piccola annotazione: il terzo acquirente che diviene nuovo proprietario, acquista a tutti gli effetti la proprietà del bene. Pertanto non è qualificabile come "nudo proprietario" - termine utilizzabile solo con riferimento al proprietario di un bene oggetto di usufrutto - ma ha un pieno ed esclusivo diritto di proprietà, sebbene eventualmente limitato dalla durata determinata del diritto di superficie.
Un risarcimento del danno non può esserci né nei confronti del proprietario del suolo, che è comunque estraneo al rapporto giuridico tra vecchio e nuovo proprietario, né tantomeno nei confronti del superficiario. Questo infatti, è titolare di un diritto che legalmente, per disposizione del c.c., può essere sottoposto a termine, ed una volta curata la pubblicità dell'atto costitutivo del diritto, è esente da qualsiasi tipo di responsabilità. L'unico caso che può venirmi in mente è l'omissione di trascrizione dell'atto costitutivo e dolosa non informazione del promissario acquirente riguardo l'esistenza di un termine o addirittura dello stesso diritto di superficie.
Una piccola annotazione: il terzo acquirente che diviene nuovo proprietario, acquista a tutti gli effetti la proprietà del bene. Pertanto non è qualificabile come "nudo proprietario" - termine utilizzabile solo con riferimento al proprietario di un bene oggetto di usufrutto - ma ha un pieno ed esclusivo diritto di proprietà, sebbene eventualmente limitato dalla durata determinata del diritto di superficie.






