Proposta di transazione

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Proposta di transazione

Messaggio  LUCA74 il Gio Dic 31, 2009 1:06 pm

Scusate, è possibile che di una transazione, ancora bozza non ancora sottoscritta e firmata, si desuma e si richieda la sua esecuzione coatta dato che una delle due parti ha aderito ad un punto della transazione stessa diciamo " a suo vantaggio", chiedendo che la transazione venga riconosciuta valida anche se non sottoscritta per "fatti concludenti"? Grazie

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Messaggio  LUCA74 il Lun Gen 04, 2010 8:20 pm

La transazione era su una azione di riduzione su un immobile ereditato...quindi era su una lite che riguardava un atto di passaggio di proprietà di un immobile...per il 1350 n 12 quelle transazioni devono essere per forza per iscritto e non vale nessuna bozza non firmata o presente accordo concludente, che ne dite?

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Re: Proposta di transazione

Messaggio  Lexartis il Gio Gen 07, 2010 1:08 pm

Richiedendosi la c.d. forma scritta ad substantiam, la transazione è nulla e quindi, non esistendo, non se ne può chiedere l'esecuzione.

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TRANSAZIONI TUTTE PER ISCRITTO?

Messaggio  LUCA74 il Gio Gen 21, 2010 11:32 pm

Art. 1967. Prova.
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350.


La transazione in oggetto purtroppo NON è nei casi del 1350.
Questo articolo però parla di transazione in generale....fatemi capire: il 1967 dice che TUTTE le transazioni devono essere provate per iscritto ad substantiam, o solo quelle che appartengono al 1350 n 12? Cosa si intende per "fermo il disposto"?
Grazie

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Re: Proposta di transazione

Messaggio  Lexartis il Gio Gen 21, 2010 11:48 pm

Allora... "si ricava dalla norma che, tranne il caso di cui al n. 12 del richiamato art. 1350, la trascrizione è a forma libera, essendo vincolata alla forma scritta solo la sua prova" (Cass. 3498/80, 5930/91, 3621/99, tratto da Cian-Trabucchi, commentario breve al codice civile, p. 2056, CEDAM, 2009): ciò vale a dire che la transazione richiede la forma scritta per essere valida solo nei casi di cui all'art. 1350 n. 12 (e il tuo ci rientra, ora ti spiego perché), altrimenti può avere qualunque forma, solo che se ti ritrovi in causa puoi provarla solo se è scritta, altrimenti il giudice non la può prendere in considerazione (a meno che non rilevi come mero fatto storico per provare "altro", ma è una questione cha non attiene alla tua vicenda).

In qualsiasi caso, qualunque atto riguardante un diritto reale su beni immobili, ai sensi dell'art. 1350 nn. 1 e 2, va adottato in forma scritta pena la nullità dello stesso. Poiché la tua transazione ha per oggetto la proprietà di un bene immobile (chi esercita l'azione di riduzione lo fa con lo scopo di aquistare la proprietà di più beni dell'asse ereditario rispetto a quelli attribuitigli), anch'essa richiede la forma scritta a pena di nullità.

In qualsiasi caso.... Da come hai scritto nel primo post, risulta che la bozza di transazione non è firmata... di conseguenza non vincola nessuno.... quindi che esecuzione possono chiedere? Smile

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Re: Proposta di transazione

Messaggio  LUCA74 il Gio Gen 21, 2010 11:54 pm

Cavolo, la transazione era su una azione di riduzione che aveva anche come oggetto una donazione di un immobile, però un avvocato mi ha detto che il 1350 non è nato per quello, e che quindi essendo una transazione su una azione di riduzione e non su un vero e proprio passaggio di proprietà di beni immobili non appartiene al 1350 e qundi può essere fatto valere per le lettere tra i legali non firmate da me, ma dove il legale dice che c'è la mia volonta a accettare il contratto, comunque...
L'accordo transattivo diceva di vendere una casa e dare una percentuale alla controparte...non so se appartiene al 1350...ma sarei più sereno se TUTTE le transazioni per essere eseguire dovrebbero essere per iscritto...è così?

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Re: Proposta di transazione

Messaggio  LUCA74 il Ven Gen 22, 2010 12:01 am

"altrimenti può avere qualunque forma, solo che se ti ritrovi in causa puoi provarla solo se è scritta, altrimenti il giudice non la può prendere in considerazione"

ma mi sembra un controsenso....una transazione può essere a forma libera...ma se poi una parte non la mantiene e si va davanti ad un giudice, se non è scritta non è valida? Che senso ha scusa, allora vanno tutte per iscritto per essere sicuri di poter vincolare le parti al mantenimento...ho capito bene?
Grazie

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azz

Messaggio  LUCA74 il Ven Gen 22, 2010 12:59 am

Mi manca la definizione di "essere valida" e "essere provata"...è valida anche in forma libera...ma NON può essere provata se non in forma scritta...vuol dire che se uno fa causa e ne chiede l'esecuzione davanti ad un giudice ma non ha la forma scritta...questo la può fare eseguire o no?
Casino:)

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Re: Proposta di transazione

Messaggio  Lexartis il Ven Gen 22, 2010 1:13 am

Valido: il negozio è valido quando è stato posto in essere in confomrità alle norme che lo disciplinano.
Provato: in un giudizio un fatto può essere provato normalmente con qualsiasi mezzo, però in alcuni casi il Legislatore impone al giudice di valutare un fatto solo tramite determinate prove. Il caso della transazione è uno di questi: non puoi andare da un giudice e dire "chiamo a testimoniare il mio amico Tizio, che era presente al momento dell'accordo di transazione e quindi può provare che è stata conclusa" perché il giudice non può prendere in considerazione una prova come questa (è la legge stessa a dirgli che non può farlo).
Esecuzione: per procedere all'esecuzione serve un titolo esecutivo, cioè un titolo di credito, una sentenza, ecc. Se l'accordo è orale.... che titolo c'è?

In più ribadisco...

1. se la bozza non è stata neanche firmata.... su che base chiedono l'esecuzione?
2. per una migliore sicurezza e tranquillità d'animo, parla con un avvocato.

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Messaggio  LUCA74 il Ven Gen 22, 2010 1:34 am

Fosse facile trovarne uno bravo.... a mettere in dubbio la cosa è stato un altro legale anche io pensavo che la transazione non firmata non valesse nulla.
Lo chiedono sulla base che il mio legale di allora ha scritto che per me andava bene l'accordo di massima in una lettera all'altro legale (lettere private durante la messa a punto dell'accordo), e dato che la controparte ha fatto atto di rinuncia a azione di riduzione e acquiscenza testamentaria per quella frase ( in realtà nessuno però gli ha detto di farlo, lo hanno fatto "per deduzione") dicono che l'accordo c'è in base alla volontà scritta dal mio legale in quelle lettere di "gradire" l'accordo e di sbrigarsi a ultimare i particolari per arrivare alla firma...ma l'accordo non è firmato da nessuno!...Boh..

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Re: Proposta di transazione

Messaggio  Lexartis il Ven Gen 22, 2010 9:09 am

Ok, allora la situazione è un po' diversa... Se il tuo vecchio avvocato si è accordato per la transazione, allora ti sei vincolato a una proposta e quindi devi firmare la transazione, a meno che il tuo avvocato non riesca a provare che il vecchio legale non abbia vermente accettato, ma solo, ad esempio, fatto presente che ci avresti pensato su. Qui dev'essere l'avvocato a giocarsela oppure non convinca i parenti a lasciar perdere.

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Messaggio  LUCA74 il Ven Gen 22, 2010 2:46 pm

Lui ha confermato via mail la mia volontà all'accordo di massima.... ma può un difensore rendere valido con una mail del genre una bozza non firmata?

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Re: Proposta di transazione

Messaggio  Lexartis il Ven Gen 22, 2010 4:39 pm

Certo. Quando hai dato procura al tuo avvocato, tra i tanti poteri che gli hai conferito c'è anche quello di transigere. Di conseguenza lui ha accettato la proposta di transazione e tu adesso sei obbligato a stipularla come daccordo pena risarcimento del danno.

Il fatto è che non esiste alcuna transazione valida per il momento... Ma tu ti sei impegnato a stipularla per il tramite del tuo avvocato, quindi ti sei obbligato a firmare.

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ma..

Messaggio  LUCA74 il Ven Gen 22, 2010 5:07 pm

Non so se nel mandato c'è anche la possibilità di transigere o solo quella di difendermi in giudizio...comunque ha detto che mi scrive una dichiarazione da portare in causa che lui intendeva ok alla mia volontà nel caso si arrivasse alla firma dell'accordo....vale ?...

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Re: Proposta di transazione

Messaggio  Lexartis il Ven Gen 22, 2010 5:41 pm

Guarda la procura all'avvocato è ormai standardizzata... e tra i poteri rientra sempre quello di transigere. Quanto alla dichiarazione... che te ne fai? Ti sei già obbligato a firmare, è inutile che l'avvocato ti fa un documento dove c'è scritto "quando ho detto ok, intendevo che per lui andava bene la proposta", perché tanto firmi comunque.

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