ONERE REALE..COSA IN CONCRETO??
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ONERE REALE..COSA IN CONCRETO??
SEMBREREBBE CHE L'UNICA IPOTESI PREVISTA DAL NOSTRO ORDINAMENTO DI ONERE REALE SIA QUELLA DEI CONTRIBUTI CONSORZIALI(ART864),(APPARTE IL FATTO CHE NON HO NEANCHE CAPITO IN COSA CONSISTONO),ALMENO A DIRE DEL TORRENTE.MA PERCHE' POI CERCANDO DI PIU' SU INTERNET SEMBREREBBE ESSERNE UN ESEMPIO ANCHE IL CANONE CORRISPOSTO DALL'ENFITEUTA AL PROPRIETARIO SECONDO IL PIU' RECENTE AVVISO DELLA CORTE DI CASSAZIONE?
BOH....
BOH....


♥Marisa♥- Matricola

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Re: ONERE REALE..COSA IN CONCRETO??
don't bite me 
Ultima modifica di Raiden il Mar Giu 10, 2008 11:48 pm, modificato 1 volta
Raiden- Matricola

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SI VA BE'....
TI RINGRAZIO,MA SICCOME RICHIEDO LA COMPETENZA DI UN PROFESSIONISTA E DAL MOMENTO CHE NON CREDO TU ABBIA CENTRATO PROPRIO IN PIENO IL PROBLEMA ATTENDO LA RISPOSTA DEL MIO CARO LEXARTIS..NEL SENSO...NELL'ENFITEUSI LA CORRESPONSIONE DEL CANONE E' INDIRIZZATA AL PERSEGUIMENTO DI UNO SCOPO CHE SAREBBE QUELLO DI GODERE DEL BENE.E' CHIARO CHE SE VIENE MENO TALE ADEMPIMENTO LO SCOPO NON POTRA' ESSERE RAGGIUNTO E DUNQUE IL PROPRIETARIO POTRA' ESERCITARE LA DEVOLUZIONE...
APPARTE IL FATTO CHE L'ONERE DI DENUNCIARE I VIZI DELLA COSA E' PIUTTOSTO UNA SITUAZIONE GIURIDICA PASSIVA CHE NON COMPORTA CONSEGUENZE DI INADEMPIMENTO SE NON NEI CONFRONTI DI SE MEDESIMI, A MIO AVVISO(IL COMPRATORE SE NON PONE L'ONERE DI DENUNCIA DEI VIZI, PER INTENDERCI ENTRO IL TERMINE NON HA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DI TALE GARANZIA)...(ONERE IN DIRITTO PRIVATO HA UNA PLURALITA' DI SFUMATURE,POTREBBE ESSERE PURE ELEMENTO ACCIDENTALE DEL NEGOZIO GIURIDICO AD ESEMPIO,E POTREBBE ANCORA INTENDERSI COME ONERE DELLA PROVA IN SEDE DI GIUDIZIO...;IN DEFINITIVA NON TUTTI GLI"ONERI"HANNO STESSA NATURA,CARO RAIDEN)
LEXARTIS LA PREGO RISPONDA LEI. .
APPARTE IL FATTO CHE L'ONERE DI DENUNCIARE I VIZI DELLA COSA E' PIUTTOSTO UNA SITUAZIONE GIURIDICA PASSIVA CHE NON COMPORTA CONSEGUENZE DI INADEMPIMENTO SE NON NEI CONFRONTI DI SE MEDESIMI, A MIO AVVISO(IL COMPRATORE SE NON PONE L'ONERE DI DENUNCIA DEI VIZI, PER INTENDERCI ENTRO IL TERMINE NON HA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DI TALE GARANZIA)...(ONERE IN DIRITTO PRIVATO HA UNA PLURALITA' DI SFUMATURE,POTREBBE ESSERE PURE ELEMENTO ACCIDENTALE DEL NEGOZIO GIURIDICO AD ESEMPIO,E POTREBBE ANCORA INTENDERSI COME ONERE DELLA PROVA IN SEDE DI GIUDIZIO...;IN DEFINITIVA NON TUTTI GLI"ONERI"HANNO STESSA NATURA,CARO RAIDEN)
LEXARTIS LA PREGO RISPONDA LEI. .


♥Marisa♥- Matricola

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Re: ONERE REALE..COSA IN CONCRETO??
Ahi ahi ahi.... Gli oneri reali... uno degli argomenti più controversi del diritto civile... Cominciamo col citare il Caringella va...
Caringella, Manuale di Diritto Civile, Vol. II, p. 16 e ss., nota 24: "L'onere reale è una figura di origine medievale che deriva da una consuetudine delle popolazioni germaniche, la c.d. servitus iuris germanici e consiste in un vincolo imposto su di un fondo, per cui il proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovverro il mero possessore dello stesso è tenuto ad effettuare prestazioni periodiche positive, di dare o di fare, in favore del proprietario di altro fondo o di altro soggetto, che è titolare del diritto a ricevere queste prestazionie della facoltà di esproprio del fondo gravato dall'onere, in caso di inadempimento". Nel testo manualistico vero e proprio, infatti, si legge, "[gli oneri reali] consistono in un vincolo imposto su di un fondo in forza del quale un determinato soggetto, per il solo fatto di essere proprietario o titolare di un diritto reale, ovvero mero possessore dello stesso, è obbligato ad eseguire prestazioni periodiche di dare o di facere a favore di un altro soggetto; quest'ultimo, da parte sua, è titolare per un verso del diritto di ricevere tali prestazioni e, per altro verso, della facoltà di esproprio del fondo gravato e cioè di soddisfarsi in via esecutiva sul bene del debitore in caso di suo inadempimento".
Questo dice, in estrema sintesi, il sacro testo...
Se mi fornisce gentilmente gli estremi della sentenza di Cassazione a proposito del canone dell'enfiteuta posso vederla e cercare di capire cosa dicono i giudici...
E poi non mi svilisca il caro Raiden, ha avuto il coraggio di dire la sua, come spero farete tutti in futuro!!
Un abbraccio grandissimo ed in bocca al lupo per tutto e per tutti!!!!
Caringella, Manuale di Diritto Civile, Vol. II, p. 16 e ss., nota 24: "L'onere reale è una figura di origine medievale che deriva da una consuetudine delle popolazioni germaniche, la c.d. servitus iuris germanici e consiste in un vincolo imposto su di un fondo, per cui il proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovverro il mero possessore dello stesso è tenuto ad effettuare prestazioni periodiche positive, di dare o di fare, in favore del proprietario di altro fondo o di altro soggetto, che è titolare del diritto a ricevere queste prestazionie della facoltà di esproprio del fondo gravato dall'onere, in caso di inadempimento". Nel testo manualistico vero e proprio, infatti, si legge, "[gli oneri reali] consistono in un vincolo imposto su di un fondo in forza del quale un determinato soggetto, per il solo fatto di essere proprietario o titolare di un diritto reale, ovvero mero possessore dello stesso, è obbligato ad eseguire prestazioni periodiche di dare o di facere a favore di un altro soggetto; quest'ultimo, da parte sua, è titolare per un verso del diritto di ricevere tali prestazioni e, per altro verso, della facoltà di esproprio del fondo gravato e cioè di soddisfarsi in via esecutiva sul bene del debitore in caso di suo inadempimento".
Questo dice, in estrema sintesi, il sacro testo...
Se mi fornisce gentilmente gli estremi della sentenza di Cassazione a proposito del canone dell'enfiteuta posso vederla e cercare di capire cosa dicono i giudici...
E poi non mi svilisca il caro Raiden, ha avuto il coraggio di dire la sua, come spero farete tutti in futuro!!

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