Dir. Commerciale art. 2357
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Dir. Commerciale art. 2357
Al Comma I, inibisce alla società di acquistare (parliamo di s.p.a.) le proprie azioni se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, sì da evitare che la società, acquistando azioni da essa stessa emesse, restituisca a chi vende le azioni i relativi conferimenti, pur lasciando immutato l'ammontare del capitale sociale.
Sinceramente non vedo "l'inghippo" (mi si passi il termine).
Voglio dire: una azione come descritta ex art 2357^1, implicherebbe il fatto che uno dei soci, vada ad alterare il capitale sociale, per guadagnarne degli utili, in frode agli altri soci... Però comunque sappiamo che per quanto riguarda il regime delle azioni, è tutto registrato, quindi una azione del genere sarebbe impossibile da effettuare, se non alla piena luce del sole.
Quindi oltre che, un potenziale "auto-aumento" (vendita azioni, oltre utili distribuibili) semplicemente "cartaceo" del capitale sociale, non vedo altro spazio di applicazione.. (in poche parole funziona come il moltiplicatore bancario teorizzato da keynes).
Sbaglio o effettivamente la norma ha limitata previsione in quanto sopra descritto?
Ringrazio anticipatamente!
(era più da Diritto Commerciale la domanda, ma la sezione mi sembrava la più attinente, forse si potrebbe aggiungere la sezione di Dir. Commerciale come generale, e come sottocategoria il Dir. del lavoro)
Sinceramente non vedo "l'inghippo" (mi si passi il termine).
Voglio dire: una azione come descritta ex art 2357^1, implicherebbe il fatto che uno dei soci, vada ad alterare il capitale sociale, per guadagnarne degli utili, in frode agli altri soci... Però comunque sappiamo che per quanto riguarda il regime delle azioni, è tutto registrato, quindi una azione del genere sarebbe impossibile da effettuare, se non alla piena luce del sole.
Quindi oltre che, un potenziale "auto-aumento" (vendita azioni, oltre utili distribuibili) semplicemente "cartaceo" del capitale sociale, non vedo altro spazio di applicazione.. (in poche parole funziona come il moltiplicatore bancario teorizzato da keynes).
Sbaglio o effettivamente la norma ha limitata previsione in quanto sopra descritto?
Ringrazio anticipatamente!
(era più da Diritto Commerciale la domanda, ma la sezione mi sembrava la più attinente, forse si potrebbe aggiungere la sezione di Dir. Commerciale come generale, e come sottocategoria il Dir. del lavoro)
Raiden- Matricola

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Numero di messaggi: 84
Data d'iscrizione: 07.02.08
Re: Dir. Commerciale art. 2357
Salve!! Avevo pensato di aprire una sezione di diritto commerciale... Il problema è che non rientra nei miei studi attuali e non voglio fare la parte del tuttologo senza esserlo. Per quanto riguarda la risposta, oggi sentirò un collaboratore del prof. Visentini e chiederò a lui delucidazioni.
Buona giornata!
Buona giornata!

Lexartis- Admin

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Numero di messaggi: 257
Età: 26
Localizzazione: Roma
Data d'iscrizione: 29.11.07

Re: Dir. Commerciale art. 2357
Perdoni il ritardo, ma solo oggi ho avuto modo di vedere il collaboratore del prof. Visentini. A suo dire, l'art. 2357 co. 1 tutela l'economia sotto vari profili: l'argomento è spiegato bene sul Campobasso (volume unico, copertina gialla), p. 206 e ss. Mi ha detto di consigliarle questa lettura perché a parole sarebbe troppo lungo da spiegare, coinvolgendo la risposta vari profili anche di carattere prettamente economista, però ai fini della preparazione dell'esame il campobasso rappresenta un ottimo libro di preparazione.
Buona giornata!
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Lexartis- Admin

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Localizzazione: Roma
Data d'iscrizione: 29.11.07

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